Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di disciplinare il settore delle case da gioco in modo organico e uniforme su tutto il territorio nazionale, di contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo clandestino e di favorire la crescita di poli d'attrazione turistica, la presente legge reca norme che attribuiscono a ciascuna regione e provincia autonoma la facoltà di istituire una casa da gioco, nell'ambito del proprio territorio.